APPRENDISTATO I LIVELLO

APPRENDISTATO ARTICOLO 43

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

 

A chi è diretto?

A soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Quanto dura?

La durata del contratto è determinata in considerazione titolo di studio da conseguire: 3 anni per la qualifica, 4 anni per il diploma professionale quadriennale. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche o nel caso l’apprendista non abbia superato l’esame per il conseguimento del titolo di studio.

All’interno di questa tipologia possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 4 anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici.

Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato.

Come viene formalizzato?

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di I livello sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Il contratto di assunzione comprende il Piano Formativo Individuale, predisposto dall’istituzione formativa in collaborazione con il datore di lavoro, in cui vengono specificati tempi, argomenti, competenze e suddivisione dei compiti tra le parti.

Quanto dura la formazione? Come viene retribuita?

La formazione esterna all’azienda è impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, a meno che il CCNL di riferimento non preveda diversamente.

E’ possibile assumere come apprendista professionalizzante un giovane che abbia lavorato per la mia azienda come apprendista per la qualifica/diploma?

Successivamente al conseguimento del titolo di studio, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.