APPRENDISTATO ARTICOLO 43

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

 

A chi è diretto?

A soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Quanto dura?

La durata del contratto è determinata in considerazione titolo di studio da conseguire: 3 anni per la qualifica, 4 anni per il diploma professionale quadriennale. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche o nel caso l’apprendista non abbia superato l’esame per il conseguimento del titolo di studio.

All’interno di questa tipologia possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 4 anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici.

Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato.

Come viene formalizzato?

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di I livello sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Il contratto di assunzione comprende il Piano Formativo Individuale, predisposto dall’istituzione formativa in collaborazione con il datore di lavoro, in cui vengono specificati tempi, argomenti, competenze e suddivisione dei compiti tra le parti.

Quanto dura la formazione? Come viene retribuita?

La formazione esterna all’azienda è impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, a meno che il CCNL di riferimento non preveda diversamente.

E’ possibile assumere come apprendista professionalizzante un giovane che abbia lavorato per la mia azienda come apprendista per la qualifica/diploma?

Successivamente al conseguimento del titolo di studio, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

APPRENDISTATO ARTICOLO 44

Apprendistato professionalizzante

 

A chi è diretto?

A soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dai 17 anni.

Quanto dura?

Minimo 6 mesi e massimo 3 anni, con estensione a 5 anni per le professioni artigiane. Tale durata può essere ridotta dall’azienda in base all’esperienza professionale già maturata dal giovane o alla sua partecipazione a percorsi formativi.

Come viene formalizzato?

Il contratto di assunzione prevede la stesura del Piano Formativo Individuale, il documento che definisce il percorso formativo dell’apprendista reso esplicito per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Il PFI deve contenere:

  • i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor o referente aziendale;
  • l’esperienza pregressa dell’apprendista, completa delle eventuali competenze già acquisite;
  • l’indicazione del profilo professionale o formativo di riferimento, con gli obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze e competenze, in accordo con il Quadro Regionale degli Standard Formativi di Regione Lombardia;
  • le modalità di articolazione e di erogazione della formazione.

Sarebbe auspicabile che l’azienda si occupasse di aggiornare il PFI coerentemente con il percorso formativo e professionale dell’apprendista.

Quanto dura la formazione? Come viene retribuita?

La formazione è relativa a competenze trasversali e tecnico professionali;

monte ore  
Moduli trasversali Correlato al titolo di studio:

» licenza media: 120 ore 

» qualifica/diploma: 80 ore 

» laurea: 40 ore 

Possibilità di finanziamento pubblico disciplinato dalle Regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
Possibilità di offerta formativa a pagamento o finanziamento tramite fondi paritetici interprofessionali, (se previsto dal singolo Fondo), in assenza di risorse pubbliche.
Moduli professionalizzanti Correlato a profilo e mansione; indicato nel CCNL di riferimento (per una media di 80 ore annue) A carico dell’azienda; possibilità di finanziamento tramite fondi paritetici interprofessionali (se previsto dal singolo Fondo)

Durante le ore di formazione esterna l’apprendista viene retribuito normalmente, come se fosse presente in azienda.

APPRENDISTATO ARTICOLO 45

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

 A chi è diretto?

A soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

Quanto dura?

Fermo restanti le disposizioni generali, la durata del periodo di apprendistato di III livello è stabilita dagli accordi tra le Regioni e le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca coinvolte.

Come viene formalizzato?

In assenza di regolamentazioni regionali specifiche, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è istituita grazie ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Quanto dura la formazione? Come viene retribuita?

La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di III livello deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce anche il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, a seconda del numero di ore di formazione svolte in azienda.

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta a meno che il CCNL di riferimento non preveda diversamente.