Fondazione Luigi Clerici aiuta i giovani a trovare lavoro e ad incentivare le aziende ad inserire nel proprio organico nuove persone.

CON FONDAZIONE LUIGI CLERICI PUOI.

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APPRENDISTATO DI I LIVELLO – Art. 43:

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

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APPRENDISTATO DI II LIVELLO – Art. 44:

Apprendistato professionalizzante

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APPRENDISTATO DI III LIVELLO – Art. 45:

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

NORMATIVA

A partire dalla sua entrata in vigore, il riferimento normativo per la disciplina del contratto di apprendistato è il decreto D.L 81/2015 (il cosiddetto Jobs Act), che abroga il D.L. 167/2011 e i precedenti.

Linee generali:

Il contratto di apprendistato:

  • è stipulato in forma scritta;
  • contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale;
  • ha una durata minima non inferiore a 6 mesi;
  • prevede una declinazione settoriale disciplinata dai singoli CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se nessuna delle parti recede al termine del periodo di apprendistato.

 

Caratteristiche salienti:

  • presenza di un tutore o referente aziendale;
  • possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali
  • possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi;
  • possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quanto previsto una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
  • possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni;

 

Gli apprendisti vengono tutelati al pari degli altri lavoratori in merito a malattie, infortuni sul lavoro, maternità, invalidità, assegni familiari e indennità di disoccupazione.