Sono previsti svariati incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 81/2015.

ECONOMICI E RETRIBUTIVI

Il D.Lgs 81/2015 permette di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dal CCNL. In alternativa, il CCNL può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.

Il Bonus occupazione previsto per gli iscritti a Garanzia Giovani può essere fruito anche per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

NORMATIVI

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dal CCNL.

Il Decreto Legislativo 81/2015 prevede che non rientrino negli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti di I e di III livello.

 

FISCALI

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

 

CONTRIBUTIVI

I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione, per l’intera durata del contratto di apprendistato, pari al 11,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione viene riconosciuta anche per i 12 mesi successivi.

 

Il Decreto Legislativo n.150/2015 ha posto una particolare attenzione agli incentivi rivolti alle due tipologie correlate alla creazione di un sistema duale di alternanza scuola-lavoro.

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, il d.lgs. 150/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di apprendistato che costituiscono il sistema duale: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Chi assumerà con questi contratti beneficerà dell’esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012 e di un’aliquota contributiva del 5% invece che del 10%. Tale aliquota sarà esente anche dall’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione.

Sempre fino alla data del 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 (c.d. Legge stabilità 2012) ha previsto per datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo quasi totale (è dovuto l’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.